Giurisprudenza

Ergastolo ostativo: un problema non gestito

La caduta del governo Draghi avrà degli effetti molto importanti sulla giustizia italiana, ed in particolare sull’ergastolo ostativo. Il destino di 1280 detenuti (su 1822 condannati a vita) senza scampo secondo il concetto “o collabori (e potrai pensare di scontare la pena fuori dal carcere); oppure rimani dentro per il resto della tua vita”.

La consulta, con la sentenza 97/2021 aveva affidato al Parlamento il compito di legiferare sul “fine pena mai” entro 6 mesi, prorogati poi fino all’8 novembre 2022. Il Parlamento però ancora non ha approvato una riforma sul tema, c’è solamente l’approvazione della Camera e non anche del Senato, nonostante l’accertata incostituzionalità con gli articolo 3 e 27 comma 3 della nostra Costituzione. 

Ed ora, con la caduta del governo, una riforma del sistema penitenziario troverà posto nelle riforme avviate dalla Cartabia prima che si arrivi all’insediamento del nuovo parlamento?

Ergastolo ostativo: cosa prevede la Costituzione

La Costituzione non prevede una definizione univoca di ciò che può e ciò che non può rientrare nell’attività giornaliera di un governo dimissionario, però richiede che per approvare un consenso di legge ci sia il consenso unanime sia della Commissione che dell’aula. Siamo proprio sicuri che tutto il senato sia d’accordo con l’eliminazione dell’ergastolo ostativo?

Seguirà il corso di altre riforme in tema giustizia, con la consapevolezza che ci sarebbe stata un’alta probabilità di un cambiamento della legge se fosse stata approvata per tempo.

Si potrebbe pensare all’approvazione da parte del governo Draghi di un decreto-legge, strumento abusato da molti governi, ma è la legge stessa che ci dice di no in quanto manca uno dei presupposti fondamentali del decreto: la straordinarietà.

Non basta, infatti, che il decreto-legge sia necessario ed urgente, dovendo anche fare fronte a casi straordinari, cioè imprevedibili. In questo caso però, il tema era molto prevedibile.

L’unico modo di avere un’interpretazione della legge costituzionalmente orientata è quello di prendere come “esempio” l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Firenze dell’ottobre 2020; sostanzialmente tutti gli ergastolani condannati prima dell’entrata in vigore dell’attuale art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario, se avessero scontato almeno ventisei anni di pena, accertati l’assenza di collegamenti con il sodalizio criminale e con un certo ravvedimento individuale, potranno beneficiare della liberazione condizionale.

Ergastolo ostativo: quali scenari?

La Consulta tornerà a parlare dell’ordinamento penitenziario, sul quale pendono già due questioni di costituzionalità di grande rilievo. La prima, promossa dal Tribunale di sorveglianza di Perugia, riguarda il divieto di accesso all’affidamento in prova ai servizi sociali per coloro che hanno commesso dei delitti ostativi e che non collaborino con la giustizia. La seconda, sollevata da quello di Firenze, mette in discussione l’obbligatoria applicazione, la durata fissa e predeterminata, nonché l’impossibilità di una revoca anticipata della libertà vigilata.

In entrambi i casi i tribunali richiamano l’ordinanza del 2021 che chiede al Parlamento di legiferare sul tema per evitare una dichiarazione di incostituzionalità in piena regola. In questo caso la Corte si pronuncerà oppure passerà di nuovo la palla?

Probabilmente deciderà lei stessa dopo tutte le vicende che l’hanno riguardata dopo la mancata approvazione di alcuni referendum.

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