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Profili legali del catcalling

Nella maggior parte dei casi il catcalling viene assimilato ad una molestia di strada, difatti come qualcuno ricordava in Francia è reato (anche se da pochi anni), perché viene visto come un tentativo non ricambiato di flirt (sul consenso tornerò più tardi).

In Italia invece non viene considerato reato, manca una fattispecie ad hoc per questo tipo di casi.
Vogliamo farlo rientrare nel 660 cp? Si può fare, ma anche qui bisogna capire la ratio e il bene giuridico tutelato dalla norma. L’articolo 660 cp infatti tutela la pubblica tranquillità (secondo orientamento tradizionale) che viene lesa con un’offesa alla quiete privata, di conseguenza l’interesse privato ha una tutela riflessa.
Alcuni lo inseriscono all’interno dell’articolo 612 bis cp, lo stalking, che di fatto tutela la libertà personale e morale della persona offesa, ma servire una reiterazione della condotta in quanto reato di natura abituale. Inoltre lo stato di ansia, grave e perdurante, che viene richiesto nello stalking integra la fattispecie di atti persecutori.

Per concludere.
Esiste una zona d’ombra in questo caso? Sì. Perché si lascerebbe fuori una fetta di situazioni gravi, non tutelando la vittima di commenti inopportuni o di sguardi casuali molestatori.
C’è da dire che la Cassazione ha confermato (cfr: Cassazione penale sez. I numero 55713 del 19 ottobre 2017, Cassazione penale sez. III numero 27469 del 5 giugno 2008,Cassazione penale sez. III numero 24895 del 7 ottobre 2014) l’integrazione dell’ipotesi di catcalling nel 660 cp, e per quanto il nostro ordinamento non si basi sul precedente, le decisioni della Cassazione hanno la loro valenza all’interno dell’ordinamento. Ma dobbiamo capire cosa dice la Cassazione, prima di citarla a sproposito, difatti dice “integra l’ipotesi di molestia ex art. 660 cp l’insistente comportamento, prolungato nel tempo di chi corteggia in maniera non gradita una donna, seguendola in strada, costringendola a cambiare abitudini, essendo tale condotta rivelatrice di petulanza oltre che di biasimevole motivo”.
Rientrerebbero quindi, nella fattispecie, tutte le condotte che vanno oltre il semplice complimento o la semplice proposta di un rapporto interpersonale.
Per parlare di una fattispecie o crearne una ad hoc, non ci si può basare sulla propria esperienza, del tipo ‘sono forte e non mi da fastidio oppure “a me non è mai successo”, perché la legge non può riguardare il caso super specifico, ma un caso generale.

Fonti a cura dell’autrice:

Cassazione penale sez. I sentenza n. 22055 del 23 maggio 2013
Cassazione penale sez. I sentenza n. 55713 del 19 ottobre 2017
Cassazione penale sez. III sentenza n. 27469 del 5 giugno 2008 e cassazione penale sez. III sentenza n.24895 del 7 ottobre 2014

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