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Referendum eutanasia e cannabis: qualche commento

Eutanasia

Gli ultimi due giorni sono state prese alcune decisioni dalla Corte costituzionale in merito ai referendum su Eutanasia legale e Cannabis. Commentiamole brevemente.

Prima di tutto occorre dire che la Corte Costituzionale attua delle scelte, con cui si può essere d’accordo oppure no, si può dire “io avrei fatto diversamente” ma a livello giuridico non sono sbagliate.

L’eutanasia

Un vuoto legislativo?

Qualcuno dice che si creerebbe un vuoto legislativo troppo grande, che può essere considerato veritiero come punto; ma il punto non è il vuoto legislativo ma le tutele che le stesse leggi che regolano i referendum abrogativo.

La legge 352/1970 parla proprio di referendum, il nome effettivo è “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”.

La legge ci dice proprio che il PdR quando dichiara l’avvenuta abrogazione della legge, totale o parziale che sia, può rinviare l’efficacia fino a 60 giorni per dare alle Camere il tempo di legiferare ed evitare una lacuna legislativa, nello specifico articolo 37 della legge. Ma anche perché le Camere mantengono la loro funzione legislativa; inoltre possono integrare, modificare o correggere quanto risulti da un referendum abrogativo, e questo l’ha detto la stessa consulta nel 1993 (sentenza 32).

Un esito prevedibile?

Quindi, un esito prevedibile dato l’orientamento che vuole evitare rischi della corte; ma ignorare più di un milione di firme non doveva accadere. Perlomeno non nel senso che doveva influenzare la Corte o che questa dovesse decidere solo perché ci fossero molte firme, semplicemente avrebbe potuto fare seguito alle affermazioni di Amato di non cercare il pelo nell’uovo.

Questo perché se anche la legge risultasse imperfetta agli occhi di qualcuno, ed è lecito vederla in modo diverso, il Parlamento poteva intervenire e doveva intervenire in caso di vuoto normativo; nel caso in cui fosse passato il referendum il problema non si sarebbe posto, ci sono tutele, evidentemente per la Corte non erano abbastanza nel senso che il Parlamento non si sarebbe pronunciato, vediamo ergastolo ostativo.

A questo aggiungiamo che rimane il limite di non prolungare gli effetti della legge abrogata in via referendaria, a cui la Corte tiene molto. Il legislatore quindi non può far rivivere “né formalmente, né sostanzialmente” quanto abrogato con il referendum, riferimento normativo la sentenza 468/1990.

Altre precisazioni potrei farle sull’elettorato attivo che essendo stata abolita la differenza tra senato e camera non ha bisogno di distinzioni in questo caso, quindi votano tutti quelli che hanno 18 anni.
Sui giorni di votazioni si usa sempre la legge 352/1970 art. 34; normalmente in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno, ma la consultazione popolare viene rinviata di quasi due anni nel caso in cui nel frattempo si proceda allo scioglimento anticipato delle Camere.
Ciò perché il referendum non può avvenire durante l’ultimo anno di legislatura e i primi sei mesi della nuova legislatura.

E la cannabis?

Di Cannabis bisogna capire bene le motivazioni, perché nella conferenza stampa non sono stati chiarissimi.
Possiamo dire, però, che il punto sulla violazione dei trattati internazionali è una giurisprudenza consolidata della corte sia nelle dichiarazioni di incostituzionalità; sia nella valutazione dei referendum.

Sull’interpretazione della corte questa ha effettivamente solo i limiti posti dallo stesso articolo 75 della costituzione. Dopo i primi referendum, la Corte ha deciso che i requisiti di ammissibilità non fossero soltanto quelli strettamente coincidenti con le categorie di leggi che il secondo comma dell’art. 75 sottrae espressamente al referendum abrogativo, le “leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali”. Diciamo che questo apre a delle interpretazioni estensive, ma che non sono un obbligo. (Tutto ciò è stato deciso con la sentenza 16/1978).

Tirando le somme…

Insomma, ci troviamo davanti a delle scelte complesse; che possono piacerci o no, ma di cui dobbiamo comprendere a pieno le ragioni prima di esprimere un giudizio.

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